Legittima
difesa 2019:difesa sempre legittima?
Cosa
prevede la nuova legge
Legittima difesa
Difesa sempre legittima
all’ interno del domicilio , non punibilità
per grave turbamento, risarcimento del danno da parte del ladro e pene
più severe per violazione di domicilio:sono queste le novità della nuova legge
sulla legittima difesa approvate dal senato. Il testo prevede una serie di
modifiche al codice civile, al codice penale e a quello di procedura penale
introducendo, di fatto, una riforma sul tema approvata dal senato.
Cosa cambia con la nuova
legge?
Se si è costretti a
difendersi da un’ aggressione lo si può fare? A mani nude o con un’ arma? Deve
esserci proporzione fra aggressione e difesa? E chi decide se questa proporzione
è rispettata? Il punto cardinale del nuovo testo di legge è che la difesa è
sempre legittima, per questo motivo si parla di reazione all’ aggressione
sempre “proporzionata” e di “legittimo turbamento”. La prima conseguenza dell’
approvazione delle nuove norme è che, applicando il principio di FAVOR REI
(cioe’ facendo valere la norma piu’ favorevole all’ imputato) per i processi in
corso con accusa di eccesso colposo di legittima difesa, gli imputati
potrebbero essere assolti quasi automaticamente.
Cosa si
intende per “grave turbamento”?
Facciamo un’ esempio pratico: sei in
casa, c’è un’ intruso e lo uccidi, ma poi si scopre che non era un ladro o non
era armato. In questo caso si presenta una disparità tra difesa e offesa; la
norma esclude in ogni caso la punibilità per eccesso colposo di legittima
difesa per chi agisce in stato di grave turbamento derivante dalla situazione
di pericolo.
Chi valuta se la
proporzione tra difesa e offesa è rispettata? Sarà sempre il giudice a
decidere?
La legittima difesa , anche con la
nuova legge, continuerà a essere valutata sempre dal giudice che dovrà prendere
in considerazione tutte le informazioni e decidere se la situazione era tale da
aver creato un “grave turbamento”, oppure se si è in presenza di un eccesso
colposo di legittima difesa.
Modifiche del codice penale
sulla legittima difesa
L’ art. 1 della legge
modifica l’ articolo 52 del codice penale sulla “difesa legittima”, infatti afferma che chi
respinge le intrusioni nel proprio domicilio, o in luogo ad esso equiparato, è
sempre in “stato di legittima difesa” cioè si considera “sempre” sussistente il
rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’ offesa.
Risarcimento del danno
L’art.3 prevede la
possibilità, per chi ha commesso un furto in appartamento, di ottenere la
sospensione condizionale della pena solo in caso di pagamento integrale dell’
importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Violazione di domicilio
Con l’ art.4 si
inaspriscono le pene per violazione di domicilio. La pena minima viene
innalzata da sei mesi ad un’ anno , la massima passa da tre a quattro anni di
reclusione. In caso di colpevole palesemente armato , la pena minima passa da
uno a due anni e la massima da cinque a sei anni di detenzione.
Furto in abitazione, furto
con strappo e rapina
Innalzate anche le pene
per furto in abitazione e scippo: si
parla di un minimo di tre/quattro anni ad un massimo della pena che va dai sei
ai sette anni di carcere. Per il reato di rapina si va dai quattro/cinque anni ad un massimo di dieci
anni di reclusione.
Legittima difesa in sede
civile
La nuove legge prevede
che chi viene assolto in sede penale non debba, in alcun modo, essere obbligato
al risarcimento dei danni procurati. In sostanza se si viene assolti nel processo
penale per legittima difesa non si è tenuti a risarcire eventuali danni causati
all’ aggressore.
Gratuito patrocinio
La norma estende quanto
previsto per il gratuito patrocinio anche ai soggetti per cui siano stati
disposti il proscioglimento, il non luogo a procedere o l’archiviazione per
fatti commessi in condizione di legittima difesa.
Priorità nei processi
L’ art.9 modifica il
codice di procedura penale imponendo la priorità delle udienze per omicidio
colposo e lesioni personali colpose nei casi di legittima difesa.
Luca Sangermano
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